Il modello 730/2018, le istruzioniper la compilazione della dichiarazione dei redditi, scadenza e novità sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2018. Tra le novità vi è innanzitutto la scadenza per la presentazione del modello 730, fissata al 23 luglio 2018 per tutti, sia per sceglierà di inviare la dichiarazione precompilata che per chi invia la dichiarazione dei redditi tramite il CAF o presso gli intermediari. Tra le novità del modello 730/2018 vi sono poi le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile richiedere, tra cui il nuovo limite per le spese scolastiche, che aumenta da 564 a 717 euro. Di seguito il modello 730/2018 ufficiale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 23 luglio 2018. Una delle novità principali illustrata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguarda la scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi 2018 con modello 730 precompilato o ordinario. La scadenza del modello 730/2018 è fissata al 23 luglio per tutti. Dovranno invece inviare il modello entro il 7 luglio 2018 i contribuenti che si avvalgono del sostituto d’imposta per l’invio della dichiarazione dei redditi. A partire dal 16 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello 730 precompilato online, che è possibile visualizzare accedendo al sito internet dedicato. Per poter accedere alla propria dichiarazione precompilata bisognerà essere muniti di PIN Fisconline, identità SPID ovvero PIN dispositivo INPS o CNS. Le modifiche e l’invio del modello 730 precompilato potranno essere effettuati a partire dal 2 maggio 2018. In linea di massima non sono state introdotte modifiche rilevanti nel modello 730 del 2018
Si segnalano di seguito alcune delle novità previste in merito alle detrazioni fiscali da inserire nel modello 730/2018, diffuse dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dei modelli dichiarativi 2018.
In primis vi sono le maggiori percentuali di detrazione rivolte ai contribuenti che hanno effettuato nel corso dell’anno d’imposta 2017 lavori in parti comuni di edifici condominiali volti alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Ulteriore importante novità riguarda l’aumento del limite di spesa per la detrazione delle spese d’istruzione: si potrà detrarre un massimo di 717 euro, a fronte dei 564 euro previsti per il periodo d’imposta 2016. Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina relativa agli affitti brevi di immobili ad uso abitativo, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).
Possono utilizzare il modello 730/2018 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello 730/2018, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2018 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
I contribuenti che presentano il modello 730/2018 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche 2018.
Nello specifico:
- il quadro RM, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2016. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;
- il quadro RT, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017;
- il modulo RW, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 entro il prossimo 31 ottobre 2018.