Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota direttoriale n.3879 dell’1.7.2016 proroga al 31.7.2016 l’invio telematico dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo dell’art.3, Legge 68/1999. Il Jobs Act, all’art.5, co.1, lett. b, ha disposto l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art.5, Legge n.68/99 che disciplina le esclusioni, gli esoneri parziali ed i contributi esonerativi dagli obblighi previsti dalla normativa in materia diritto al lavoro dei disabili. Il comma 3-bis prevede che “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non ocupato”. L’autocertificazione è una dichiarazione del legale rappresentante di avvalersi dell’esonero fatta secondo il modello allegato al Decreto 10.3.2016. Essa va trasmessa telematicamente entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di disabili. Come indicato nella Nota Direttoriale n.3879/2016, in sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro il 31.7.2016. Dopo questa prima fase di avvio della procedura, il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare l’autocertificazione telematica entro 60 giorni dal momento di variazione della quota di esonero. La Nota Direttoriale del 15.4.2016, n.2452 ha chiarito come i datori di lavoro la cui classe occupazionale sia quella compresa tra i 15 ed i 35 dipendenti non possano usufruire dell’esonero autocertificato.
fonte: ilsole24ore