In data 26.5.2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Circolare n.23/E, recante chiarimenti sul cd. “super ammortamento”. Il maggior valore riconosciuto ai fini fiscali (IRES ed IRPEF) del 40% sul costo di acquisizione di beni strumentali nuovi è riconosciuto per gli investimenti effettuati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016. Sia per i soggetti esercenti attività d’impresa, sia per gli esercenti arti o professioni, rileva la regola della competenza fiscale ai sensi dell’art.109, TUIR, secondo cui le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Le diverse regole previste per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali non rilevano ai fini dell’agevolazione. Il super ammortamento si applica anche per i beni acquistati in leasing: ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva il momento in cui il bene viene consegnato (e non il momento di riscatto). Nel caso in cui il contratto preveda una fase di prova del bene diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo. L’agevolazione si applica anche per i nuovi beni realizzati internamente (anche se non terminati entro il 2016), purché i relativi costi siano sostenuti tra il 15.10.2015 ed il 31.12.2016. Infine, l’ammortamento definito potenziato si estende anche ai lavori appaltati a terzi per la realizzazione di nuovi beni. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva la data di ultimazione dei lavori ovvero, in caso di SAL (stati avanzamento lavori) rileva la data in cui ciascuna porzione di opera risulta verificata ed accettata dal committente. Le liquidazioni dei corrispettivi legati ai SAL, avvenute nella finestra temporale suddetta, rientrano nel calcolo dell’agevolazione; tuttavia il contribuente beneficerà del super-ammortamento solo dall’esercizio di ultimazione del bene commissionato ai terzi, ossia dall’esercizio in cui lo stesso entrerà in funziona e potrà essere ammortizzato. Stessa regola si applica in caso di realizzazione del bene in economia.
fonte: ilsole24ore.com