I costi sostenuti per le spese telefoniche, presentano due aspetti da valutare per il corretto trattamento fiscale:
- la detraibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che cambia a seconda dell’utilizzo esclusivo o meno del bene;
- la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, che cambia a seconda del regime fiscale di appartenenza (ordinario, minimi, forfetari).
In questo approfondimento trattiamo questi aspetti, considerando anche l’introduzione del cd. Super Ammortamento per le spese sostenute per i beni strumentali nuovi acquistati dopo il 15 ottobre 2015
Detraibilità IVA sui telefoni fissi e sui cellulari
A norma del comma 4, art. 19 del DPR 633/72, la detraibilità IVA per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell’utilizzo del bene/servizio acquistato nell’esercizio di impresa, arte o professione. Infatti:
- in caso di utilizzo esclusivo del bene /servizio è possibile detrarre il 100% dell’IVA sostenuta;
- in caso di utilizzo promiscuo del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell’IVA sostenuta con una percentuale forfetaria; o una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.
Queste due opzioni sono valide, fermo restando la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta, come prevista dal comma 5, art.19 DPR 633/72 (pro-rata di detraibilità).
La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari è importante, in quanto si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione,ecc.
-Utilizzo esclusivo del telefono fisso o cellulare-
In caso di utilizzo esclusivo del telefono nell’esercizio di impresa, arti o professioni,l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile.
Nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista dunque l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100%.
-Utilizzo promiscuo del telefono fisso o cellulare-
In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Se la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti possono:
- esercitare integralmente il diritto alla detrazione
- assoggettare poi ad imposta l’uso personale familiare o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
La deducibilità delle spese telefoniche
La deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore.
-Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario-
Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% .
Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all’80% anche:
- le quote di ammortamento,
- i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
- le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .
Il limite dell’80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:
- per le imprese di autotrasporto →un impianto per veicolo
- per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: “poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.”)
-Il super ammortamento-
Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell’art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di fare il cd. Super ammortamento. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d’acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l’80% del 140% del costo sostenuto.
Vediamo un esempio dell’ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento.
- Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220) = tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
- Costo rilevante ai fini fiscali: 1.110 (1000+110).
- Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali diventa 1.554 euro.
- A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)
-Deducibilità spese telefoniche nel regime dei minimi-
Gli aderenti al regime dei minimi, così come disciplinati dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, hanno la deducibilità dei beni ad uso promiscuo (come i telefoni e le autovetture) pari al 50% del costo.
-Deducibilità spese telefoniche nel regime forfetario-
Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d’impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell’esercizio, costi determinati in maniera forfetaria determinati sulla base dell’allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.
Riferimenti normativi
Art 19 DPR 633/72 comma 4 – Art. 13 DPR 633/72 comma 5 – Art. 64 DPR 917/86 comma 2 – Art. 102 917/86 comma 9