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Indennità di disoccupazione mensile

In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall’1.1.2015 e sino al 31.12.2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS‐COLL. I soggetti destinatari: devono essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.1, co.2, lett.c), Dlgs n. 181/2000; possono far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possono far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione (comma 1) di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Sono esclusi gli amministratori e sindaci, i pensionati e i titolari di partita IVA. La DIS‐COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione (comma 1) relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. La DIS‐COLL, rapportata al reddito medio mensile è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS‐COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS‐COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015 e si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. E’ corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS‐COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. Per i periodi di fruizione della DIS‐COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Per richiederla occorre presentare apposita domanda all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La DIS‐COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

fonte: ilsole24ore