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Nuovo Regime Forfetario 2016

L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti, recentemente oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 53 a 55, ddl Finanziaria 2016 approvati dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) commi da 111 a 113.

A decorrere dall’1.1.2016 l’attuale regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, iniziano l’attività entro la fine del 2015.

Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque consentital’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

REQUISITI D’ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO

Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

a) ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella ,  in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (limite compreso tra € 30.000 e 50.000 in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000).   In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri.

La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.

Quindi i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dall’ 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d’imposta 2015. In pratica al 1.1.2016 il contribuente verificherà di non aver superato i limiti vigenti al 1.1.2016 prendendo ad esame il periodo 2015, per esempio un professionista che nel 2015 ha conseguito per 20.000 euro e non ha potuto usufruire del regime forfettario in quanto il limite era 15000 euro, nel 2016, col nuovo limite di 30000 euro, rientra nel regime agevolato.

b) spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.

c) costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente.  I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno.  In caso di inizio dell’attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell’anno di inizio.

Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.

ESCLUSIONI

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

• si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

• in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti;

• nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

Va evidenziato che:

− è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato; − la condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d’accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell’anno precedente;

− è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.  Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che, dal tenore letterale della disposizione, la condizione debba essere verificata. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:

esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;

non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;

non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;

non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);

esclusione dall’IRAP;

esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;

reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

ACCESSO AL REGIME

Il regime forfettario, così come il “vecchio” regime dei minimi, è un regime naturale qualora l’impresa/lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione.

Conseguentemente il contribuente che ha operato nel 2015 nel regime forfettario, se al 1.1.2016 rispetta tutti i requisiti richiesti può continuare adoperare in tale regime senza alcuna comunicazione. I soggetti che iniziano un’attività ex novo e ritengono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfettario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/11).

Il contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:

  • non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
  • deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfettario che non intendono adottare il nuovo regime, possono comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione, che non può essere disgiunta ai fini IVA e imposte dirette, avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca.

PER CHI INIZIA L’ATTIVITA’ NEL 2016 O L’HA INIZIATA NEL 2015 – (START-UP)

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un’attività “nuova”, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i due successivi.

L’attività è considerata “nuova”, analogamente a quanto previsto per l’adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario.

Sulla base del testo del Disegno di Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece:

– l’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.

Nel comma 3 dell art. 8 del DDL di Stabilità 2016 è stato espressamente stabilito che:

– i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito (stabilita dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014):

  • possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l’aliquota piena del 15%.

CRITICITA’ E CASISTICHE DI PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO:

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2015 

Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2015 si potevano prospettare le seguenti situazioni:

• applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);

• applicazione del regime dei minimi;

• applicazione di regime ordinario.

In base a quanto adottato nel 2015, per il 2016 sono disponibili le seguenti soluzioni.

ADOZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.).

SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO “START-UP”

I soggetti che hanno iniziato una “nuova” attività nel 2015 adottando il regime forfetario “start up” passano al nuovo regime forfetario “start up” usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2019, se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario.

Di conseguenza, tali soggetti:

• per il 2015 applicano l’aliquota del 15%, con riduzione del reddito di 1/3;

• per il 2016, 2017, 2018 e 2019 beneficiano dell’aliquota ridotta del 5%.