Con il Provvedimento n. 6743 del 14 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta per le strutture alberghiere esistenti alla data dell’1.1.2012. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando esclusivamente il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, con modalità telematiche, all’Agenzia l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse e comunica le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, le revoche
dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando viene a conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni e delle revoche. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati che sono stati comunicati per verificare che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 viene scartato, comunicandolo al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.