La Legge di stabilità 2016 prevede all’art. 1, commi 887-888, la riapertura dei termini in materia di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2016 da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Vi rientrano – ai sensi dell’art. 67 TUIR – anche i diritti edificatori (cubatura) previsti dall’art. 5 dal Decreto Legge n.70/2011 così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 .
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016.
Sui valori di perizia è prevista una unica aliquota dell’imposta sostitutiva (quindi sia per i terreni sia per partecipazioni qualificate e non qualificate) pari all’8 per cento.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente