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Nuovo ravvedimento operoso 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato all’1.1.2016 le riduzioni delle sanzioni per omessi versamenti per i contribuenti, previste dall’art.15, Dlgs n.158/2015 . Ai sensi di tale articolo, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Si ricorda che con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. A partire dall’1.1.2016 l’importo del tributo dovrà essere aumentato di: 0,1% se il pagamento avviene entro 14 giorni; 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno; 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene entro il 90° giorno; 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata se il versamento entro 1 anno; 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata se il ravvedimento avviene oltre due anni. Si ricorda che per il calcolo degli interessi di mora, il nuovo saggio di interessi da applicare per il 2016 è lo 0,2%

fonte: ilsole24ore